Art. 2.

      1. Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari» sono inserite le seguenti: «, agli ufficiali di polizia giudiziaria» e le parole: «per i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari» sono sostituite delle seguenti: «per i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e gli ufficiali di polizia giudiziaria».